PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639 - (Vandalismi connessi all'atto di deturpare ovvero di imbrattare cose altrui). - Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o diciture varie, i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, gli elementi di arredo urbano, il materiale rotabile e in genere i beni immobili o mobili esposti alla pubblica fede, è punito con la reclusione fino a tre mesi, e con la multa da duecento a cinquecento euro, oltre all'obbligo di sostenere le spese di ripulitura e di ripristino.
      Qualora il reato venga commesso a danno di mobili o immobili che vantino un riconosciuto e specifico interesse storico o artistico, ovvero a danno di immobili ubicati nei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa fino a tremila euro, oltre all'obbligo di sostenere le spese di ripulitura e di ripristino».

Art. 2.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni e di cortei che trovino sede e svolgimento in piazze o vie di versare presso la Tesoreria dello Stato un deposito cauzionale la cui parametrazione e le cui modalità di pagamento sono stabilite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno».